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buroc13 Sono state inoltre fornite alle sezioni regionali indicazioni per lo svolgimento coordinato della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica a favore degli enti autonomi prevista dalla legge 131 nonché per l' interpretazione uniforme e l' esercizio di nuove competenze assegnate alla Corte dalle ultime leggi finanziarie .
buroc13 Ed al riguardo , mettevo anche in evidenza come negli altri Stati europei siano essi unitari , come la Francia e il Regno Unito , siano essi federali , come Germania e Spagna , siano previsti controlli puntuali e assai stringenti sugli atti contabili degli enti locali .
buroc13 Le sezioni regionali di controllo , qualora accertino comportamenti difformi dalle regole della sana gestione finanziaria , adottano formale pronuncia e vigilano sull' adozione delle necessarie misure correttive e sull' osservanza dei vincoli previsti dall' ordinamento in caso di mancato rispetto del patto di stabilità .
buroc13 In questo caso , infatti , a fronte di un atto contabile divenuto definitivo nella rappresentazione di una gestione già svolta in modo irregolare , gli accertamenti e le pronunce della Corte potranno ancora produrre effetti diretti o indiretti a vantaggio dell' ente , costretto a seguire percorsi di risanamento già previsti dalla legge o comunque imposti dai principi di sana gestione .
buroc13 C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
buroc13 In tale occasione mi pronunciai a favore della conferma del modello unitario del controllo già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi sul punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
buroc13 Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
buroc13 A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi e della loro gestione attraverso società partecipate - l' integrazione dei conti
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