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I principali poteri attribuiti alle nuove autorità sono quattro : ( i )
potranno
elaborare regole tecniche vincolanti , direttamente applicabili in tutta l' Unione europea ; ( ii ) potranno prendere decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità nazionali ; ( iii ) potranno chiedere alle autorità nazionali di prendere provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza per la stabilità e l' ordinato funzionamento dei mercati ; e ( iv ) potranno intervenire in caso di applicazione non corretta delle regole europee .
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I principali poteri attribuiti alle nuove autorità sono quattro : ( i ) potranno elaborare regole tecniche vincolanti , direttamente applicabili in tutta l' Unione europea ; ( ii )
potranno
prendere decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità nazionali ; ( iii ) potranno chiedere alle autorità nazionali di prendere provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza per la stabilità e l' ordinato funzionamento dei mercati ; e ( iv ) potranno intervenire in caso di applicazione non corretta delle regole europee .
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I principali poteri attribuiti alle nuove autorità sono quattro : ( i ) potranno elaborare regole tecniche vincolanti , direttamente applicabili in tutta l' Unione europea ; ( ii ) potranno prendere decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità nazionali ; ( iii )
potranno
chiedere alle autorità nazionali di prendere provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza per la stabilità e l' ordinato funzionamento dei mercati ; e ( iv ) potranno intervenire in caso di applicazione non corretta delle regole europee .
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I principali poteri attribuiti alle nuove autorità sono quattro : ( i ) potranno elaborare regole tecniche vincolanti , direttamente applicabili in tutta l' Unione europea ; ( ii ) potranno prendere decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità nazionali ; ( iii ) potranno chiedere alle autorità nazionali di prendere provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza per la stabilità e l' ordinato funzionamento dei mercati ; e ( iv )
potranno
intervenire in caso di applicazione non corretta delle regole europee .
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In alcuni paesi le autorità di vigilanza non hanno la capacità di intervenire prontamente in situazioni di crisi , sono vincolate da tutele assai estese dei diritti degli azionisti ,
possono
ricorrere unicamente a procedure fallimentari ordinarie , che non consentono un' ordinata risoluzione delle crisi .
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Il G20 ha sottolineato come in molte giurisdizioni attività finanziarie a rilevanza sistemica abbiano
potuto
svilupparsi in zone non regolamentate del sistema finanziario .
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Infine , viene proposto uno strumento di natura macroprudenziale , per preservare il sistema bancario dai rischi che vengono accumulati in periodi di eccessiva espansione del credito : il buffer patrimoniale verrà esteso quando la crescita del credito è significativamente superiore a una norma di lungo periodo , e le risorse così accumulate
potranno
essere rilasciate quando i rischi si materializzeranno durante una recessione .
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Innanzitutto saranno sviluppate misure per contenere la prociclicità degli stessi requisiti patrimoniali , che
può
originare dalla maggiore sensibilità al rischio di Basilea 2. La principale proposta sul tavolo è stata sviluppata dal CEBS e prevede una correzione delle misure della probabilità di default attraverso un fattore di scala determinato tenendo conto della variabilità delle stime registrate nel corso del tempo .
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§ 4 ) , è necessario che la riforma sia interpretata e applicata in maniera ambiziosa , superando le difficoltà che
possono
derivare dalla complessità dei meccanismi di funzionamento delle nuove strutture .
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Molto dibattito rimane sull' estensione dell' insieme di attività liquide che
potranno
essere utilizzate per costruire il buffer regolamentare ; lo stesso documento di consultazione , pur proponendo un approccio molto restrittivo , considera anche possibili estensioni a titoli di valore meno certo , che verrebbero comunque inclusi con haircuts significativi .
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Le regole prudenziali e gli standard contabili
possono
accentuare questa tendenza .
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Questa classificazione dei modelli di vigilanza è forse riduttiva , ma coglie un aspetto importante , in particolare in Europa : se qualche autorità di vigilanza adotta approcci meno rigorosi o non dispone di strumenti di analisi e amministrativi adeguati si apre una falla attraverso la quale potenziali elementi di fragilità
possono
trasmettersi all' interno del Mercato Unico .
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In alcuni paesi le banche hanno
potuto
ricorrere a strumenti ibridi in misura molto più elevata .
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Ad esempio , le linee guida emanate dal CEBS non sono riuscite a eliminare differenze nell' applicazione dei filtri prudenziali ai guadagni non realizzati generati dalla rivalutazione di attività valutate al fair value : in alcuni paesi questi profitti sono stati distribuiti agli azionisti o hanno generato risorse patrimoniali che hanno
potuto
essere utilizzate per espandere l' attività , con effetti negativi quando la crisi ha spinto al ribasso le valutazioni .
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Vi è ora consapevolezza diffusa che la liquidità
può
prosciugarsi in modo molto rapido e situazioni di tensione sui mercati monetari possono durare per periodi anche molto lunghi .
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Le raccomandazioni non avranno natura legalmente vincolante , ma
potranno
essere rese pubbliche e le autorità nazionali ed europee alle quali potranno essere indirizzate dovranno comunicare le azioni intraprese per darvi seguito .
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Vi è ora consapevolezza diffusa che la liquidità può prosciugarsi in modo molto rapido e situazioni di tensione sui mercati monetari
possono
durare per periodi anche molto lunghi .
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Tutti i soggetti che erogano credito sono considerati banche e vigilati come tali in Francia , mentre in altri paesi
possono
anche essere esclusi dalla regolamentazione prudenziale se non raccolgono risparmio fra il pubblico .
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I principali
poteri
attribuiti alle nuove autorità sono quattro : ( i ) potranno elaborare regole tecniche vincolanti , direttamente applicabili in tutta l' Unione europea ; ( ii ) potranno prendere decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità nazionali ; ( iii ) potranno chiedere alle autorità nazionali di prendere provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza per la stabilità e l' ordinato funzionamento dei mercati ; e ( iv ) potranno intervenire in caso di applicazione non corretta delle regole europee .
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Le raccomandazioni non avranno natura legalmente vincolante , ma potranno essere rese pubbliche e le autorità nazionali ed europee alle quali
potranno
essere indirizzate dovranno comunicare le azioni intraprese per darvi seguito .
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