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Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non
può
che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
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In sostanza , la semplice iscrizione non obbliga ad aprirsi una partita Iva ; essa , tuttavia , integra pur sempre un elemento sintomatico che , lungi dal costituire il fatto noto su cui
poter
unicamente fondare una presunzione di abitualità , potrebbe rappresentare un indizio grave e preciso ai sensi dell' articolo 2729 del codice civile .
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In sostanza , la semplice iscrizione non obbliga ad aprirsi una partita Iva ; essa , tuttavia , integra pur sempre un elemento sintomatico che , lungi dal costituire il fatto noto su cui poter unicamente fondare una presunzione di abitualità ,
potrebbe
rappresentare un indizio grave e preciso ai sensi dell' articolo 2729 del codice civile .
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Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni ,
potrebbe
integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
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Il contribuente , tuttavia ,
potrebbe
anche essere in grado di provare il contrario .
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Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale
potrebbe
in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
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Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non
può
essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più
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È inoltre previsto che , in alternativa ai registri Iva , le registrazioni cumulative
possano
essere effettuate su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni
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su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative ,
possono
detrarsi solo se inerenti all' attività e se idoneamente documentate .
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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non
poter
tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di
poter
scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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Ciò significa , in buona sostanza , che anche i contributi previdenziali , pur ricollegabili allo svolgimento dell' attività imprenditoriale o di lavoro autonomo , non
possono
essere inclusi nei quadri RG o RE ; essi , infatti , sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo ( si veda risoluzione n. 79 / E dell' 8 marzo 2002 ) .
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Per valutare , in definitiva , quale regime conviene scegliere quando si apre la partita Iva , si
può
fare l' esempio di un professionista che inizia l' attività il 1° gennaio 2006 con volume dì affari annuo di 6-mila euro , che ha diritto alla no tax area di 4.500 euro , non ha oneri deducibili o detraibili e non ha sostenuto alcuna spesa inerente l' attività professionale ( reddito = volume d' affari ) .
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Il risparmio sull' Irpef
potrebbe
essere addirittura più consistente , dal momento che entrambi i regimi consentono anche di effettuare detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito complessivo .
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