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La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e
può
essere dalla stessa attribuita in tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati
potevano
applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
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In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti
potevano
applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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Secondo il comma 3 dello stesso articolo 20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' Irap e
poteva
essere computata , in tutto o in parte , in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 ,
potevano
applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del
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effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva
poteva
essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto
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La riapertura dei termini nella legge n. 448 / 2001 La legge 28.12.2001 , n. 448 , all' articolo 3 , comma 11 , ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese quelle dell' articolo 18 nei confronti dei soggetti che avevano effettuato conferimenti ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 358 / 1997 ,
potevano
essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2001 .
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L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000
possono
essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
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Il comma 26 dell' articolo 2 sostituisce inoltre il comma 3 dell' articolo 4 del Dlgs 17.5.1999 , n. 153 , con il seguente : " i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione , direzione o controllo presso la fondazione non
possono
ricoprire funzioni di amministrazione , direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate .
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I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
possono
ricoprire funzioni di amministrazione , direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria " .
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saldo imposte ) 50%25%25 % Le schede di lettura dei Centri studi parlamentari Anche in materia di affrancamento delle riserve , le disposizioni della Finanziaria 2004
possono
essere meglio inquadrate grazie all' ausilio fornito dalle schede di lettura approntate dal Servizio studi del Senato della Repubblica .
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