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econo09 La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per la prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
econo09 In effetti , il confine tra prova nuova e documento nuovo può apparire assai labile e di difficile interpretazione .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 Inutilizzabilità dei documenti in ipotesi di accertamento a seguito di invio di questionario ( invito ) Il principio dell' inutilizzabilità dei documenti in ipotesi di accertamento a seguito di invio di questionario trae origine normativa dall' articolo 32 del Dpr 600 / 73 relativo ai poteri degli uffici finanziari .
econo09 I commi aggiunti sono i seguenti : comma 3 " le notizie ed i dati non addotti e gli atti , i documenti , i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell' ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente , ai fini dell' accertamento in sede amministrativa e contenziosa .
econo09 Di ciò l' ufficio deve informare il contribuente in sede amministrativa contestualmente alla richiesta " comma 4 " le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all' atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie , i dati , i documenti , i libri ed i registri , dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile " .
econo09 La portata innovativa della disposizione è evidente : in ipotesi di attività preventiva e preparatoria all' accertamento da parte dell' ufficio , il contribuente ha la facoltà di provare le sue ragioni e depositare documenti , istanze e quant'altro possa essere utile per giustificare la propria posizione verso le richieste del fisco .
econo09 Tale attività deve svolgersi in contraddittorio con l' Amministrazione e ha lo scopo di evitare all' Amministrazione finanziaria di porre in essere avvisi di accertamento quando essi potrebbero essere infondati e difficilmente difendibili in eventuali sedi giurisdizionali , e di consentire al contribuente di predisporre in tempo utile tutte le sue difese .
econo09 Da tale impostazione discende che l' avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum e che non vi possano essere preclusioni , connesse a norme sostanziali , al diritto alla difesa .
econo09 32 e 33 del detto decreto , né potendosi estendere all' accertamento delle imposte sui redditi la preclusione , posta in materia di IVA dall' art .
econo09 In definitiva , la suprema Corte ha ritenuto non operante la decadenza di produzione probatoria in sede contenziosa ( senza , tuttavia specificare , se tale produzione possa avvenire anche in secondo grado ) .
econo09 argomenta ex articolo 7 del Dlgs 546 / 92 , ritenendo che le commissioni tributarie possono chiedere informazioni , chiarimenti e produzione di documenti al fine di conoscere meglio i fatti rilevanti .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine
econo09 con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
econo09 nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
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