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buroc14 Tribunale di Trieste Sezione civile Sentenza 29 settembre 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRIESTE sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone di : Dott .
buroc14 ssa Smrekar ( vds relazione dd 13.4.2006 ) che ha sottolineato l' acquisizione di una crescente autonomia sia nella cura della propria persona sia nelle attività manuali , tanto che risulta aumentato sia il territorio in cui A. s si muove , sia dunque i suoi riferimenti personali : oltre all' attività sportiva extrascolastica infatti , ha svolto un corso per magazziniere .
buroc14 Va peraltro qui evidenziato che l' accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a progetti di inserimento nell' ambiente lavorativo , e può farlo , allo stato , solo attraverso la mediazione del tutore , che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza , che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto .
buroc14 evidenziato che l' accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a progetti di inserimento nell' ambiente lavorativo , e può farlo , allo stato , solo attraverso la mediazione del tutore , che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza , che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto .
buroc14 È tuttavia possibile modulare la protezione della sua persona in modo più adeguato alle sue esigenze mediante l' istituto dell' amministrazione di sostegno ( in tal senso anche di recente Cass 4 aprile 12 giugno 2006 , n. 13584 ) .
buroc14 La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua
buroc14 La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art.
buroc14 L' istituto della amministrazione di sostegno ha introdotto una sorta di rivoluzione nell' ordinamento imponendo di considerare che la capacità di agire , pur in casi di ridotta autonomia , resti la regola cui fa eccezione ogni limitazione , necessitata dalla esigenze di protezione del soggetto debole ; l' istituto consente così di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona ( art. 407 c.c. ) che si trovi , per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , nell' impossibilità , anche temporanea , di provvedere ai propri interessi ( art. 404 cod .
buroc14 civ infatti , nel disporre che la persona può essere assistita , lascia un margine di scelta sia ai soggetti legittimati a proporre il ricorso nell' individuazione dei bisogni e delle condizioni dell' amministrando , sia al giudice che può valutare se sussista la necessità della nomina di un AdS ; tale facoltà di scelta appare ribadita e rafforzata laddove si prevede , per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art.
buroc14 civ infatti , nel disporre che la persona può essere assistita , lascia un margine di scelta sia ai soggetti legittimati a proporre il ricorso nell' individuazione dei bisogni e delle condizioni dell' amministrando , sia al giudice che può valutare se sussista la necessità della nomina di un AdS ; tale facoltà di scelta appare ribadita e rafforzata laddove si prevede , per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art. 406 cod civ , ) , laddove la valutazione dell' opportunità è certamente rimessa all' ambito della conoscenza , dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore ; si ritiene , in altri termini , che , l' avvio del procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque , a fronte di ogni situazione di incapacità , ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà , (
buroc14 cura e assistenza della persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art. 406 cod civ , ) , laddove la valutazione dell' opportunità è certamente rimessa all' ambito della conoscenza , dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore ; si ritiene , in altri termini , che , l' avvio del procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque , a fronte di ogni situazione di incapacità , ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà , ( senza contare poi che l' allargamento a dismisura dell' ambito di concreta applicazione dell' istituto , rischierebbe di renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e modi previsti dal legislatore ) ; la protezione familiare e sociale di cui A. s già gode , in questa fase del suo sviluppo , rendono allo stato insussistenti , in relazione ai concreti interessi cui occorre attualmente provvedere , i presupposti per adottare un qualsivoglia provvedimento di amministrazione di sostegno .
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