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buroc35 8 ) Prestazioni di chirurgia estetica Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona .
buroc35 ) , comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone .
buroc35 Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
buroc35 Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA , quando rese dietro pagamento di un corrispettivo , le prestazioni rese dai medici di famiglia nell' ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali , comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all' attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone , intesa anche come prevenzione .
buroc35 Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
buroc35 Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
buroc35 Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
buroc35 A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
buroc35 10 , n. 18 ) , del DPR n. 633 / 1972 , che fa riferimento alle " prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona " .
buroc35 10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta " le prestazioni sanitarie di diagnosi , cura e riabilitazione rese alla persona nell' esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza , ai sensi dell' art .
buroc35 Non possono beneficiare dell' esenzione pertanto le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra , gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie ( esempio : prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali ) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa assicurativa ; sono altresì escluse dall' esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l' affinità genetica di soggetti al fine dell' accertamento della paternità .
buroc35 10 del DPR n. 633 in quanto non hanno per scopo principale quello di tutelare , nonchè di mantenere o ristabilire la salute di una persona ma quello di fornire un parere medico al fine di sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra .
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