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buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 Per gli aspetti non richiamati nell' allegato atto di indirizzo si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. Preso atto che , in data 6 marzo 2009 , la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali , istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 , n. 34 , ha espresso il proprio parere in merito alla presente deliberazione .
buroc15 Per gli aspetti non richiamati nel presente atto di indirizzo , si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. 1. Fase di verifica della procedura di VIA ( articolo 10 della l.r. 40 / 1998 e articolo 20 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 Un' interpretazione letterale della norma condurrebbe , infatti , ad un pesantissimo aggravio economico per gli Enti , nonché alla concreta impossibilità tecnica di rendere disponibili on-line l' universalità dei progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
buroc15 Conformemente a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2008 , n. 23-8898 ( Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 Sempre in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà inoltre allegare all' istanza di avvio della fase di valutazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 16 gennaio 2008 , n. 4 ; visto l' articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008 , n. 23 ; la Giunta Regionale , unanime , delibera - di emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , indirizzi operativi per l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 I due termini paiono tra loro compatibili , atteso che i medesimi si riferiscono a due fattispecie tra loro diverse e precisamente l' uno per l' inizio dei lavori e l' altro alla conclusione dei medesimi .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 Per lo stesso motivo , si ritiene non applicabile l' articolo 21 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 per la parte in cui è previsto in capo all' autorità competente l' obbligo di disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile , nei casi di interventi ed opere realizzati senza l' effettuazione della procedura di VIA .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
buroc15 In merito al termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , si ritiene debba farsi riferimento al termine di quarantacinque giorni previsto dal decreto legislativo , in considerazione del sotteso principio di salvaguardia dell' interesse ad una compiuta partecipazione del pubblico al procedimento .
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