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stampa02 : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
stampa02 Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di " dolo o colpa " nella determinazione del danno .
stampa02 In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo , il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un " fatto doloso o colposo " addebitabile a un soggetto individuato ( art. 2043 del codice civile ) .
stampa02 In sostanza l' obiettivo che si intende perseguire è quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , che si è finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva .
stampa02 A quest' ultima , nei diversi livelli in cui si articola , può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti .
stampa02 Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
stampa02 Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di " dolo o colpa " nella determinazione del danno .
stampa02 Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
stampa02 Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
stampa02 Si tratta pertanto di un intendimento riformatore certamente percorribile , ma che deve essere esplicitato e precisato , non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie , assecondando una discutibile linea di intervento legislativo - basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che su quelli sostanziali - di cui l' esperienza applicativa mostra tutti i limiti .
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