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buroc14 momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a progetti di inserimento nell' ambiente lavorativo , e può farlo , allo stato , solo attraverso la mediazione del tutore , che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza , che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto .
buroc14 La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art. 409 c. c ) .
buroc14 La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e
buroc14 La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art. 409 c. c )
buroc14 Va peraltro qui evidenziato che l' accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a progetti di inserimento nell' ambiente lavorativo , e può farlo , allo stato , solo attraverso la mediazione del tutore , che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza , che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto .
buroc14 La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art. 409 c. c ) .
buroc14 L' istituto della amministrazione di sostegno ha introdotto una sorta di rivoluzione nell' ordinamento imponendo di considerare che la capacità di agire , pur in casi di ridotta autonomia , resti la regola cui fa eccezione ogni limitazione , necessitata dalla esigenze di protezione del soggetto debole ; l' istituto consente così di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona ( art. 407 c.c. ) che si trovi , per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , nell' impossibilità , anche temporanea , di provvedere ai propri interessi ( art. 404 cod .
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