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buroc04 24 , comma 3 della legge n. 241 / 90 , con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte , l' appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei termini di cui in motivazione ; Compensa le spese giudiziali .
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 III , n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , non notificata , con la quale veniva annullato il diniego opposto dal citato Commissario ad una istanza di accesso ai documenti dell' Ente di Ambito Territoriale Ottimale ( EATO ) Campania 1 Calore Irpino ( atto n. 734 in data 8.3.2007 ) , con conseguente riconoscimento del diritto , con tale istanza esercitato .
buroc04 , infatti , riconosce il diritto in questione a chiunque vi abbia interesse , per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti , mentre il regolamento attuativo , approvato prima con D.P.R. n. 352 / 92 , successivamente integrato e parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 184 / 06 , specifica nell' art .
buroc04 Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 27 febbraio 2008 , n. 721 ( Pres .
buroc04 DIRITTO Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione .
buroc04 22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi
buroc04 VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale
buroc04 22 L. n. 241 cit .
buroc04 IV , 11.1.94 , n. 8 ; TAR Toscana , sez .
buroc04 di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando , viceversa , la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici episodi della fase esecutiva , di rilevata incidenza su questioni di competenza dell' EATO , nei termini di cui al già citato art. 2 del D.P.R. n. 184 / 06 ) .
buroc04 dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione
buroc04 DIRITTO Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione .
buroc04 24 , comma 3 della legge n. 241 / 90 , con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte , l' appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei
buroc04 I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici , l' agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche .
buroc04 III , n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , non notificata , con la quale veniva annullato il diniego opposto dal citato Commissario ad una istanza di accesso ai documenti dell' Ente di Ambito Territoriale Ottimale ( EATO ) Campania 1 Calore Irpino ( atto n. 734 in data 8.3.2007 ) , con conseguente riconoscimento del diritto , con tale istanza esercitato .
buroc04 De Michele ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta ) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro l' ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv .
buroc04 , infatti , riconosce il diritto in questione a chiunque vi abbia interesse , per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti , mentre il regolamento attuativo , approvato prima con D.P.R. n. 352 / 92 , successivamente integrato e parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 184 / 06 , specifica nell' art .
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