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nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 ,
n.
675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le
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situazione economica - Dlgs n. 130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 , n. 221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 , n. 242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione all' individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari ( articolo 3 del Dlgs 31 marzo 1998 ,
n.
109 , Integrazione dell' indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori ) .
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L' Isee è invece il valore Ise rapportato al
numero
dei componenti il nucleo familiare .
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In tale solco , si pone il Dlgs 31 marzo 1998 ,
n.
109 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 / 4 / 1998 , in vigore dal 3 maggio 1998 ) dal titolo " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate , a norma dell' art .
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seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e
n.
676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della
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La norma ora menzionata , anche se impone per tutto il settore l' utilizzazione dei due coefficienti espressamente indicati , ossia i coefficienti Ise ( indicatore della situazione economica - Dlgs n. 130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 , n. 221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 ,
n.
242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione all' individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari ( articolo 3 del Dlgs 31 marzo 1998 , n. 109 , Integrazione dell' indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori ) .
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In tale solco , si pone il Dlgs 31 marzo 1998 , n. 109 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.
90 del 18 / 4 / 1998 , in vigore dal 3 maggio 1998 ) dal titolo " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate , a norma dell' art .
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Tali meccanismi di calcolo si fondano sulle condizioni economiche della persona , da intendersi come complesso di fattori reddituali e patrimoniali , temperati dal
numero
dei componenti il nucleo familiare .
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3. A titolo esemplificativo , per l' assegnazione in locazione di alloggi di edilizia convenzionata nella regione Friuli Venezia Giulia , il nucleo familiare deve fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' Irpef inferiore al limite fissato dall' articolo 24 della legge regionale
n.
75 / 82 ( e succ .
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Più precisamente , l' Isee scaturisce invece dal rapporto tra l' Ise e il
numero
dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge .
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La norma ora menzionata , anche se impone per tutto il settore l' utilizzazione dei due coefficienti espressamente indicati , ossia i coefficienti Ise ( indicatore della situazione economica - Dlgs
n.
130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 , n. 221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 , n. 242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione all' individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari ( articolo 3 del Dlgs 31 marzo 1998 , n. 109 , Integrazione dell'
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La norma ora menzionata , anche se impone per tutto il settore l' utilizzazione dei due coefficienti espressamente indicati , ossia i coefficienti Ise ( indicatore della situazione economica - Dlgs n. 130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 ,
n.
221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 , n. 242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione all' individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari ( articolo 3 del Dlgs 31 marzo 1998 , n. 109 , Integrazione dell' indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori ) .
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Essa prevede parametri legati al
numero
dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in determinati casi ( handicap , invalidità , eccetera ) .
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