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buroc21 Proprio per questa differenza ontologica e giuridica tra i due tipi di rapporto , non è ravvisabile alcuna illogicità laddove l' ordinanza impugnata da un lato esclude l' esistenza di un rapporto autoritativo e dall' altro afferma la sussistenza del rapporto di educazione e istruzione .
buroc21 In questi casi il differenziale di maturità sessuale che " vizia " e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari ( di parentela , educazione o istruzione , cura , vigilanza , o semplice convivenza ) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell' articolo 609-bis .
buroc21 5.1 Gli argomenti adoperati dalla dottrina , peraltro , non sono particolarmente approfonditi e soprattutto non appaiono decisivi .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Sotto il titolo di pornografia minorile ( articolo 600-ter ) , invece , il legislatore ha raggruppato una serie di condotte non propriamente omogenee .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
buroc21 Infatti da una parte l' abuso delle condizioni di inferiorità non è stato mai contestato all' imputato , e dall' altra esso non può essere confuso con l' abuso di autorità di cui al comma primo dell' articolo 609-bis .
buroc21 Il criterio semantico sembra confermare ulteriormente questo risultato interpretativo , giacché non appare possibile realizzare esibizioni pornografiche , cioè spettacoli pornografici , se non " offrendo " il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili ; così come , per attrazione di significato , produrre materiale pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
buroc21 5.1 Gli argomenti adoperati dalla dottrina , peraltro , non sono particolarmente approfonditi e soprattutto non appaiono decisivi .
buroc21 5.5 Nel caso di cui trattasi non ricorre alcun indizio da cui potersi desumere un pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico realizzato dall' imputato .
buroc21 sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato , ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta ) ; i precedenti penali , la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo , quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile ; altri indizi significativi che l' esperienza può suggerire .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione
buroc21 Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi in una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica in quanto tale .
buroc21 Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne , il cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
buroc21 Sul tema non risultano pronunce giurisprudenziali di questa Corte .
buroc21 Di contro , non è pertinente né fondata l' osservanza critica del pubblico ministero ricorrente , secondo cui l' abuso d' autorità di cui all' articolo 609-bis sussiste anche quando l' agente abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ( comma secondo , n. 1 , dell' articolo 609-bis ) .
buroc21 Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne , il cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
buroc21 Ma il criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile " in generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e in secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) , in un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa , rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso ( comma primo ) .
buroc21 Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
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