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NELLA
SUA ADUNANZA del 9 novembre 1994 ; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna ; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 ,
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SUA ADUNANZA del 9 novembre 1994 ; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna ; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 ,
nei
confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa
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Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che ,
nel
corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato
nell'
anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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3. AVIANOVA Spa ( di seguito AVIANOVA ) è una società attiva
nel
trasporto aereo civile su linee nazionali ed internazionali .
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AVIANOVA ha realizzato
nell'
esercizio 1993 un fatturato pari a circa 68,8 miliardi di lire .
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I due soci , in data 1° giugno 1989 , hanno stipulato un accordo
nel
quale si prevedeva che la composizione del Consiglio di Amministrazione fosse idonea a conferire pari poteri ad entrambi i soci , in quanto MERIDIANA ( che a quel tempo si chiamava ALISARDA ) poteva designare tre consiglieri , A.T.I. tre consiglieri , tra cui l' Amministratore Delegato , mentre il Presidente doveva essere designato congiuntamente .
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Situazione analoga era ravvisabile
nel
Collegio Sindacale , ove , su cinque componenti , MERIDIANA designava il Presidente ed un sindaco supplente , A.T.I. designava un sindaco effettivo ed un sindaco supplente , mentre il rimanente sindaco effettivo era designato congiuntamente .
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Inoltre ,
nell'
accordo si prevedeva che per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione fosse necessario il voto favorevole di cinque consiglieri su sette , per gli atti di competenza esclusiva dello stesso , tra i quali figuravano l' acquisto o la vendita di aeromobili , l' acquisto o la cessione di partecipazioni , gli accordi per prestazioni di servizio e cessione di beni con i soci , l' individuazione delle rotte da operare e gli aeromobili da impiegare , nonché il conferimento di deleghe di poteri all' Amministratore delegato , ai Direttori ed ai Vicedirettori .
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Contestualmente , IMI BANK ha acquisito una quota pari al 5 % da A.T.I. Pertanto , in seguito a tale operazione , A.T.I. ha mantenuto una quota pari al 45 %
nel
capitale sociale della società , mentre il restante 55 % è stato acquisito dai suddetti investitori istituzionali .
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; il Collegio Sindacale dovesse essere composto di tre sindaci effettivi e due supplenti , tutti designati da A.T.I. Inoltre , IMI BANK , ICCRI BBL , e MERIDIANA FINANZA si impegnavano ,
nelle
sedi assembleari , ad approvare le proposte formulate dall' A.T.I .
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, sia per quanto concerne la gestione della società , sia per eventuali modifiche statutarie concordate fra le parti che si rendessero opportune
nell'
interesse della società ( articolo 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere le proprie partecipazioni azionarie a terzi senza il consenso formale ed espresso dell' A.T.I .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA ,
nella
memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e
nell'
audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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In particolare : a ) il management ( 3 dirigenti su quattro ) e l' Amministratore Delegato erano designati da ALITALIA , mentre il Presidente , privo di poteri delegati , era designato da AVIANOVA ; b ) il Gruppo ALITALIA contribuiva per circa il 70 % all' attività commerciale di AVIANOVA in termini di fatturato ( 38,5 miliardi
nel
1992 , a fronte di soli 4,2 miliardi realizzati con MERIDIANA ) , in quanto la maggior parte delle rotte su cui operava AVIANOVA erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c. nel bilancio di
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38,5 miliardi nel 1992 , a fronte di soli 4,2 miliardi realizzati con MERIDIANA ) , in quanto la maggior parte delle rotte su cui operava AVIANOVA erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c.
nel
bilancio di ALITALIA ed era inserita nell' area di consolidamento del Gruppo , mentre , sempre a far data dall' anno 1989 , essa è qualificata nel bilancio di MERIDIANA ( all' epoca ALISARDA ) solo come " collegata " .
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di soli 4,2 miliardi realizzati con MERIDIANA ) , in quanto la maggior parte delle rotte su cui operava AVIANOVA erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c. nel bilancio di ALITALIA ed era inserita
nell'
area di consolidamento del Gruppo , mentre , sempre a far data dall' anno 1989 , essa è qualificata nel bilancio di MERIDIANA ( all' epoca ALISARDA ) solo come " collegata " .
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erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c. nel bilancio di ALITALIA ed era inserita nell' area di consolidamento del Gruppo , mentre , sempre a far data dall' anno 1989 , essa è qualificata
nel
bilancio di MERIDIANA ( all' epoca ALISARDA ) solo come " collegata " .
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La posizione di MERIDIANA 8. Nel corso del procedimento è stata convocata in audizione la società MERIDIANA , la quale ha sostenuto che ALITALIA , dal momento in cui è entrata
nel
capitale sociale di AVIANOVA , ha acquisito anche il controllo della stessa , in particolare in virtù del fatto che poteva designare l' Amministratore Delegato in capo al quale erano concentrati tutti i poteri di gestione .
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Infatti , da quel momento , MERIDIANA non ha più partecipato alla gestione di AVIANOVA e coerentemente , non ritenendola più una propria controllata , non ha più consolidato AVIANOVA
nel
proprio bilancio .
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