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Nel
2007 ( ultimi dati ISTAT ) si sono verificati , nel nostro Paese , 230.871 incidenti stradali , che hanno provocato la morte di 5.131 persone , mentre altre 325.850 hanno riportato lesioni più o meno gravi .
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Nel 2007 ( ultimi dati ISTAT ) si sono verificati ,
nel
nostro Paese , 230.871 incidenti stradali , che hanno provocato la morte di 5.131 persone , mentre altre 325.850 hanno riportato lesioni più o meno gravi .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato
nel
2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che ,
nel
corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che ,
nel
caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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Nell'
ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto , ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica ; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall' art .
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2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi ; come
nel
caso in cui occupi una zona in divieto di fermata , ponendo in essere una situazione di pericolo ( Giudice di Pace - Perugia 28 / 5 / 1996 ) .
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L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte
nell'
incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
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Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto
nel
sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
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vetri e altre parti di veicolo , oggetti contenuti
nello
stesso ) , deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito .
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I conducenti devono , infine , fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili , anche ai fini risarcitori , alle persone danneggiate , o , se queste non sono presenti ( situazione riscontrabile soprattutto
nei
danni provocati da manovre di parcheggio ) , comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati .
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I conducenti devono , infine , fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili , anche ai fini risarcitori , alle persone danneggiate , o , se queste non sono presenti ( situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio ) , comunicare loro
nei
modi possibili gli elementi sopra indicati .
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14 / 12 / 2004 , n. 3397 ,
nel
comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
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Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti
nel
sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato
nelle
circostanze , con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice
nel
giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e
nell'
ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69
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Com'è regolata la responsabilità del conducente
nel
caso di trasporto di parenti , amici , autostoppisti ?
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Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza n. 19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma art. 2054 c.c. , si applica anche
nell'
ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi dal risarcire il danno , deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
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Il proprietario del veicolo , che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all' intero risarcimento , con conducente e terzo responsabili solidalmente
nei
suoi confronti , in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo , poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere ( Cass .
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