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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche
nell'
ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza ,
nella
causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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163 terzo comma c.p.c. -
nel
termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4 n. 10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui all' art .
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La pronunzia parziale , pur non definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare la proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte
nella
causa di separazione .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili
nel
procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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In particolare ,
nell'
assegnare al resistente il termine di gg .
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163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur
nella
peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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Nell'
assoluto vuoto normativo , svariate sono le soluzioni astrattamente prospettabili , peraltro tutte suscettibili di introdurre ulteriori problemi o perplessità .
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che
nell'
eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come
nella
specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato
nella
possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
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diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando
nel
rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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295 c.p.c. , ai fini della sospensione dovrebbe sussistere un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi , che non è sempre agevolmente riscontrabile
nei
casi ipotizzati ( laddove sono , invece , presenti mere ragioni di opportunità ) .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente ,
nel
notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento
nella
successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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8. Se la conciliazione non riesce , il presidente , sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché , qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età , i figli minori , dà , anche d' ufficio , con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'
interesse dei coniugi e della prole , nomina il giudice istruttore e fissa l' udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo .
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317-bis c.c. , il quale , innovato
nel
suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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Qualora ,
nella
fase successiva , parte ricorrente non provveda ad integrare il ricorso - privo dei requisiti di cui all' art .
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1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione
nei
procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio ,
nel
giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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