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444 c.p.p. innestatasi
nell'
udienza preliminare .
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nei
confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi atti di costituzione .
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all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase
nell'
ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute
nell'
atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B.A. ( imputato per concorso in bancarotta ) atteso che l' ipotesi concorsuale contestata rientra
nella
previsione di cui all' art .
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo
nella
veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte
nell'
ambito della odierna udienza circa l' invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte : oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili .
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444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata
nella
richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
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Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa
nell'
alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
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Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile nel processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile
nel
fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
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societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate
nella
richiesta di rinvio a giudizio .
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A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile
nell'
ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli
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447 c.p.p. Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio , l' Ufficio del GUP ha fissato l' udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008 , mentre all' udienza dell' 8 maggio 2008 l' imputato M.F. e F.V. hanno optato per la definizione del rito
nelle
forme di cui all' art .
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Sul punto , vale premettere , che con richiesta depositata
nella
Cancelleria della Procura della Repubblica di Rimini in data 9 maggio 2007 , S.G. chiedeva l' applicazione di pena ex artt .
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nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta
nell'
ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
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Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile
nel
presente procedimento anche gli obbligazionisti .
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nei confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate
nei
relativi atti di costituzione .
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c.p.p. ; analoga richiesta veniva formulata da G.A. con richiesta depositata
nella
Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007 ; P.S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B.A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P. M. in data 9 maggio 2007. L.A. e P.W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica ) il P.M. procedente
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che
nella
presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute
negli
atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
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