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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche
modo
connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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Per conseguire in
modo
da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione in esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli , in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo
modo
di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni , sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto ; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo , per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate .
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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul
modo
in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
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Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga , come in questo caso , in
modo
novellistico su codici e leggi organiche .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in
modo
puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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1. L' articolo 31 , nei primi nove commi , che ne costituiscono la parte più significativa , modifica in
modo
rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile , nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull' arbitrato nelle controversie individuali di lavoro ( artt .
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Come è noto , nell' arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge : si incide in tal
modo
sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale .
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Si avvierebbe in tal
modo
un processo concertato , ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo , attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali .
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