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30 aprile 1992 n. 285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 1 ) L' imposta provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le
misure
dell ' imposta per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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2 ) Le
misure
delle tariffe , di cui al comma precedente , sono stabilite dal Ministero delle Finanze con proprio decreto ; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo pevisto dal Decreto Ministeriale ed il massimo previsto dalla legge .
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5 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle
misure
dell' imposta al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
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8 della Legge 449 / 1997 e s.m.i. 3 ) Sull' entità del pagamento dell' IPT si applicano le seguenti agevolazioni : a ) L' imposta si paga nella
misura
minima prevista dal punto 3 dal DM 435 / 98 nel caso di cancellazione d' ipoteche .
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c ) L' imposta si paga nella
misura
prevista dall' art .
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472 / 97. In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella
misura
di : 1 / 8 del 30 % , pari a 3,75 % , se il pagamento è eseguito nei termini di 30 giorni dalla scadenza ; 1 / 5 del 30 % , pari al 6 % , se il pagamento è eseguito entro l' anno dalla scadenza .
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Le sanzioni ridotte dei punti precedenti sono valide solo se contestualmente vengono eseguiti seguenti pagamenti : sanzione ridotta ; interessi moratori nelle
misure
di legge ; imposta non versata .
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1 ) L' imposta provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le
misure
dell ' imposta per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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2 ) Le
misure
delle tariffe , di cui al comma precedente , sono stabilite dal Ministero delle Finanze con proprio decreto ; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo previsto dal Decreto Ministeriale ed il massimo previsto dalla legge .
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4 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle
misure
dell' imposta al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
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8 della Legge 449 / 1997 e s.m.i. 4 ) Sull' entità del pagamento dell' IPT si applicano le seguenti agevolazioni : a ) L' imposta si paga nella
misura
minima prevista dal punto 3 dal DM 435 / 98 nel caso di cancellazione d' ipoteche .
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buroc08 |
c ) L' imposta si paga nella
misura
prevista dall' art .
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472 / 97. In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella
misura
di : 1 / 12 del 30 % , pari a 2,5 % , se il pagamento è eseguito nei termini di 30 giorni dalla scadenza ; 1 / 10 del 30 % , pari al 3 % , se il pagamento è eseguito entro l' anno dalla scadenza .
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Le sanzioni ridotte dei punti precedenti sono valide solo se contestualmente vengono eseguiti seguenti pagamenti : sanzione ridotta ; interessi moratori nelle
misure
di legge ; imposta non versata .
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