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Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell' ordinamento , che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili , al di là di quelli costituzionalmente garantiti ; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali , suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone
invece
di evitare .
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Solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi " effettiva " la volontà delle parti di ricorrere all' arbitrato ; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative
invece
demandare alla contrattazione collettiva .
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Non sembra
invece
coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività :
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come
invece
sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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La norma incide , inoltre , su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l' adozione del DPR attuativo n. 303 del 1956 , senza
invece
intervenire su di esso , risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto