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Ciò
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analogia con quanto previsto dall' art .
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Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame
in
Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche
in
assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
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In
assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo , il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un " fatto doloso o colposo " addebitabile a un soggetto individuato ( art. 2043 del codice civile ) .
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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi
in
corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo
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costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende
in
crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo
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cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
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1. L' articolo 31 , nei primi nove commi , che ne costituiscono la parte più significativa , modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile , nella parte
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cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull' arbitrato nelle controversie individuali di lavoro ( artt .
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A quest' ultima , nei diversi livelli
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cui si articola , può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti .
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Come è noto , nell' arbitrato di equità la controversia può essere risolta
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deroga alle disposizioni di legge : si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale .
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A quest' ultima , nei diversi livelli in cui si articola , può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o
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deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti .
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E
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effetti l' esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell' imprenditoria , alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo nel mercato globale .
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9
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esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con
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Al di là degli aspetti strettamente di merito , occorre rilevare innanzitutto che l' articolo 20
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esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell' articolo 2 , lettera b ) , della legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa .
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Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione
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esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli , in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire
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giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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Del resto un arbitrato di equità può svolgere un ruolo apprezzabile ed utile solo a patto di muoversi all' interno di uno spazio significativo ma circoscritto
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limiti certi e condivisi .
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comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano
in
linea con le previsioni dell' art .
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Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione in esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli ,
in
linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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