econo39 |
Il consolidamento è considerato un obiettivo prioritario e contestuale alla predisposizione di una base imponibile comune Tuttavia il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e della sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali
in
base a una formula predefinita , apre una serie di problematiche specie con riguardo alle stabili organizzazioni .
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Nell' ottobre 2001 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano per un mercato interno senza ostacoli fiscali
in
cui viene sostenuto il ruolo centrale della riforma della fiscalità societaria Ue .
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L' attività economica transfrontaliera
in
particolare è ostacolata dagli elevati costi di conformità , dalle problematiche in materia di prezzi di trasferimento , dalle operazioni di business resctucturing e dai diversi casi di doppia imposizione .
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L' attività economica transfrontaliera in particolare è ostacolata dagli elevati costi di conformità , dalle problematiche
in
materia di prezzi di trasferimento , dalle operazioni di business resctucturing e dai diversi casi di doppia imposizione .
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Una base imponibile comune e consolidata fornirebbe alle imprese con filiali o succursali
in
almeno due Stati membri la possibilità di determinare l' utile imponibile del gruppo secondo un sistema di regole condiviso , ossia quello della nuova base imponibile Ue .
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In
tale quadro , il consolidamento è considerato un obiettivo prioritario e contestuale alla predisposizione della una base imponibile comune ; infatti , senza consolidamento , resterebbero irrisolte questioni pressanti quali i prezzi di trasferimento .
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La portata territoriale della Ccctb Il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e della sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali
in
base ad una formula predefinita apre tuttavia una serie di problematiche specialmente con riguardo alle stabili organizzazioni .
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Difatti , anche gli Stati
in
cui queste ultime sono ubicate parteciperebbero alla spartizione della base consolidata comune .
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Attrarre a tassazione il reddito del soggetto residente , ovunque prodotto ( principio della tassazione su base mondiale o worldwide principle sembra essere l' approccio finora preferito ( sebbene non manchino remore
in
merito ) .
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Si precisa che ,
in
tale sede , il concetto di residenza fiscale è da riferirsi all' intero territorio dell' Unione Europea , quale giurisdizione unica ai fini della Ccctb .
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Il reddito d' impresa sarà assoggettato a tassazione ogni qualvolta l' attività del soggetto non residente sia esercitata
in
un determinato Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione ( d' ora in avanti anche So ) , che sostanzia il criterio di collegamento reale con lo Stato della fonte , coerentemente con il paragrafo 1 dell' articolo 7 del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
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Il reddito d' impresa sarà assoggettato a tassazione ogni qualvolta l' attività del soggetto non residente sia esercitata in un determinato Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione ( d' ora
in
avanti anche So ) , che sostanzia il criterio di collegamento reale con lo Stato della fonte , coerentemente con il paragrafo 1 dell' articolo 7 del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
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In
tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla Ccctb , che sembra anch'essa poter essere mutuata dall' articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse .
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Occorre però evidenziare che sin dai primi documenti di lavoro redatti dal " Ccctb Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano dalla implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione
in
base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati in sede Ocse .
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Occorre però evidenziare che sin dai primi documenti di lavoro redatti dal " Ccctb Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano dalla implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione in base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati
in
sede Ocse .
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Passiamo brevemente
in
rassegna la casistica emergente .
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Reddito di fonte extra comunitaria prodotto da società residente Esempio 2 Società residente che opera
in
un contesto globale ( anche ) tramite So Nel caso in cui una società residente consegua profitti ( possibilmente operando anche tramite stabili organizzazioni ) al di fuori dell' Unione europea , rimane dibattuta la questione se tale reddito debba o meno essere incluso nella base consolidata comune .
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Reddito di fonte extra comunitaria prodotto da società residente Esempio 2 Società residente che opera in un contesto globale ( anche ) tramite So Nel caso
in
cui una società residente consegua profitti ( possibilmente operando anche tramite stabili organizzazioni ) al di fuori dell' Unione europea , rimane dibattuta la questione se tale reddito debba o meno essere incluso nella base consolidata comune .
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Occorre però evidenziare che , nell' ambito dell' Unione europea esistono alcuni Stati il cui sistema fiscale è impostato sulla base del territorial principle ( ad esempio la Francia limitatamente all' imposta societaria ) , e
in
tali casi , la svolta imposta in sede comunitaria potrebbe essere considerata un' ingerenza eccessiva sulle scelte sostanziali di politica fiscale nazionale .
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Occorre però evidenziare che , nell' ambito dell' Unione europea esistono alcuni Stati il cui sistema fiscale è impostato sulla base del territorial principle ( ad esempio la Francia limitatamente all' imposta societaria ) , e in tali casi , la svolta imposta
in
sede comunitaria potrebbe essere considerata un' ingerenza eccessiva sulle scelte sostanziali di politica fiscale nazionale .
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