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L' imposta sostitutiva L' articolo 20 del " collegato "
in
rassegna dettava regole per il concorso dell' imposta sostitutiva all' ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 105 del vecchio Tuir , ovvero nella determinazione del credito d' imposta sui dividendi .
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Secondo il comma 3 dello stesso articolo 20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' Irap e poteva essere computata ,
in
tutto o in parte , in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
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poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario ,
in
forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
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Secondo il comma 3 dello stesso articolo 20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' Irap e poteva essere computata , in tutto o in parte ,
in
diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
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In
luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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In
tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento al 9 per cento .
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In
tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento .
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In
caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati in dichiarazione , erano applicate le disposizioni per la liquidazione e la riscossione in materia di imposte sui redditi .
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In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ;
in
tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse
in
deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
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I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse
in
deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
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saldo imposte ) 50%25%25 % Le schede di lettura dei Centri studi parlamentari Anche
in
materia di affrancamento delle riserve , le disposizioni della Finanziaria 2004 possono essere meglio inquadrate grazie all' ausilio fornito dalle schede di lettura approntate dal Servizio studi del Senato della Repubblica .
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La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla stessa attribuita
in
tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti .
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Nel caso
in
cui le azioni rivenienti dai conferimenti fossero state conferite ad altra società , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società " ultima conferitaria " .
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L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria
in
dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
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Le ristrutturazioni degli istituti di credito nella legge n. 218 / 1990 La legge 30.7.1990 , n. 218 , detta " Disposizioni
in
materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico " .
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L' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta nella Legge Finanziaria 2004 Soggetti ammessi Beni ammessiBase imponibileAliquote applicabili Bilancio di riferimento Enti creditizi pubblici e altri soggetti di tipo " creditizio " ( L. n. 218 / 1990 ) Beni materiali strumentali e patrimonialidifferenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciutoCon effetti
in
capo a conferente e conferitaria 12 % Bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 Beni immateriali strumentali Con effetti solo in capo alla conferitaria 9 % Versamento dell' imposta sostitutiva Anno 2004 ( vers .
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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi
in
occasione delle operazioni di conferimento .
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Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata
in
vigore del " collegato " .
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Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata
in
vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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