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buroc34 114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
buroc34 A titolo puramente esemplificativo , possono essere segnalati i seguenti dati : - i costi delle indagini variano in relazione alle tariffe praticate dalle società private che , non avendo lo Stato strutture adeguate , si occupano della materiale attività di intercettazione , in assenza di una normativa destinata a calmierare e unificare questo ricco mercato ; - il costo apparentemente notevole di una singola inchiesta , può essere ampiamente coperto se non addirittura superato dal denaro recuperato attraverso le successive fasi processuali ( nel citato caso delle intercettazioni che hanno sconvolto il mondo bancario , la spesa di circa euro 7.900.000,00 è stata surclassata dalle restituzioni e dai risarcimenti di coloro che hanno patteggiato la pena , giunti ad oggi ad un importo vicino ad euro 350.000.000,00 ) .
buroc34 Dunque , come evidenziato dal Garante della Privacy con un documento datato 11.6.2004 , appare inevitabile che il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale , in base a una propria valutazione ( che può essere sindacata ) acquisisce , seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale , esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare , del Codice Deontologico - e assumendosi le responsabilità del proprio operato .
buroc34 114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
buroc34 Il Titolo XII , nel disciplinare le regole attinenti l' attività giornalistica , dispone che il Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati debba prevedere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati , in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e che in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso il Garante può vietare il trattamento ( art. 139 ) .
buroc34 Tenuto conto del tempo medio di ogni intercettazione ( circa 45 giorni ) , ne deriverebbe che ogni anno vengono intercettate oltre 1.500.000 persone , vale a dire una percentuale assai elevata della popolazione del nostro Paese : in realtà , il numero degli intercettati è ampiamente inferiore in considerazione del fatto che i dati si riferiscono alle utenze e non alle persone , che ogni soggetto può disporre di più numeri sottoposti a controllo e può essere assoggettato ad indagini diverse per differenti ipotesi di reato .
buroc34 Spuntare le armi dei magistrati e / o le penne dei giornalisti , però , è da sempre un sogno appartenente a tanti , in epoche ed in contesti assai diversi .
buroc34 Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal Garante della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
buroc34 Né dovrebbe sottacersi , quanto alle stesse persone indagate , che con deliberazione in data 8.11.2004 il Garante ebbe a stabilire che i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti , ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi dell' indagine e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale .
buroc34 In effetti , la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire ex ante ed in modo categorico quali particolari e quali notizie possano essere raccolti e diffusi .
buroc34 In effetti , secondo i dati forniti da Eurispes , l' incremento delle intercettazioni negli ultimi 7 anni è stato notevole : se nell' anno 2001 i telefoni intercettati erano 32.000 circa , nel 2002 sono diventati 45.000 , nel 2003 quasi 78.000 , nel 2004 quasi 93.000 , nel 2005 oltre 107.000 , con un ulteriore incremento nell' ultimo biennio sino a giungere al numero di 112.623 nell' anno 2007. La spesa complessiva nel periodo 2001 / 2007 è stata di euro 1.600.000.000,00 e ha raggiunto la somma di euro 224.000.000,00 nel 2007 , pari a poco meno del 3
buroc34 Spuntare le armi dei magistrati e / o le penne dei giornalisti , però , è da sempre un sogno appartenente a tanti , in epoche ed in contesti assai diversi .
buroc34 I protagonisti del nostro sistema : magistrati e giornalisti Se una democrazia tra le più attente alla libertà dell' informazione è divisa su un tema così delicato , per quanto ci concerne credo che occorra prendere lo spunto da recenti fatti di cronaca ( che hanno visto , di volta in volta , coinvolti il mondo bancario , del calcio , della nobiltà , dello spettacolo e della politica ) al fine di analizzare i comportamenti posti in essere dai veri protagonisti , anche mediatici , di tali vicende .
buroc34 Né dovrebbe sottacersi , quanto alle stesse persone indagate , che con deliberazione in data 8.11.2004 il Garante ebbe a stabilire che i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti , ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi dell' indagine e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale .
buroc34 Non si comprenderebbe , altrimenti , la ratio in forza della quale il magistrato inquirente , per disporre l' intercettazione , debba contestare gravi ipotesi di reato , mentre il giornalista possa poi diffondere conversazioni captate nel medesimo contesto aventi ad oggetto fatti di nessuna rilevanza penale e protagoniste persone non indagate ( conversazioni che , senza la grave contestazione di reato prevista dall' art .
buroc34 Il bilanciamento degli interessi in gioco Dalla lettura di questi dati non può , però , non sorgere il dubbio che , nonostante i rammentati limiti di legge , si ricorra sovente a questo invasivo strumento d' indagine , al solo scopo di evitare altri metodi oggettivamente più difficoltosi , meno rapidi e di effetto non altrettanto evidente .
buroc34 Il rispetto , da parte dei magistrati , delle limitazioni di legge in materia di intercettazioni e l' utilizzo di tale strumento d' indagine solo in ipotesi di concreta ed effettiva necessità , ne costituirebbero il necessario presupposto .
buroc34 Il nostro Paese ha sovente riconosciuto a magistrati e giornalisti il merito e la capacità di mettere in luce interi settori inquinati della vita civile ed istituzionale : da troppo tempo , peraltro , si rinnova l' immancabile rituale delle reciproche accuse e dei vicendevoli rimbrotti , soprattutto quando l' oggetto del contendere è rappresentato dalla attuazione e dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche .
buroc34 Pur prevedendo , inoltre , l' esenzione da alcune restrizioni previste per altre categorie ( ad esempio , in materia di dati giudiziari ) , stabilisce che , in ogni caso , debbano restare fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all' art .
buroc34 Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal Garante della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
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