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2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza
in
ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
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Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene
in
erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
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3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione
in
ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
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In
particolare , col primo motivo , il ricorrente sostiene che il reato di cui al citato articolo 600-ter è integrato dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico , indipendentemente dal fine di lucro .
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Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi
in
una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica in quanto tale .
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Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi in una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica
in
quanto tale .
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Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa
in
manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame
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Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso ,
in
una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
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, da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite
in
ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
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5. Col primo motivo il pubblico ministero ricorrente deduce erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. laddove il tribunale del riesame ha ritenuto che lo " sfruttamento " dei minori punito
in
detta norma implichi necessariamente il fine di lucro .
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Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) ,
in
sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano l' uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare in modo imprenditoriale " .
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Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) , in sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano l' uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare
in
modo imprenditoriale " .
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Ma il criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile "
in
generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e in secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) , in un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa , rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso ( comma primo ) .
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Ma il criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile " in generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e
in
secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) , in un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa , rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso ( comma primo ) .
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Ma il criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile " in generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e in secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) ,
in
un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa , rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso ( comma primo ) .
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Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore
in
sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
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Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora
in
formazione e non ancora strutturata .
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5.2 Sotto questo profilo , per identificare , anzitutto , l' oggetto della tutela penale conviene ricordare che la legge 3 agosto 1998 , n. 269 , che ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies , reca per titolo " norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia , del turismo sessuale
in
danno di minore , quali nuove forme di riduzione in schiavitù " .
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5.2 Sotto questo profilo , per identificare , anzitutto , l' oggetto della tutela penale conviene ricordare che la legge 3 agosto 1998 , n. 269 , che ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies , reca per titolo " norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia , del turismo sessuale in danno di minore , quali nuove forme di riduzione
in
schiavitù " .
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In
particolare , con l' articolo 600-bis , il legislatore ha trasformato la prostituzione minorile da circostanza aggravante ( qual era ex articolo 4 n. 2 della legge 75 / 1958 ) in reato autonomo , punendo la induzione , il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione dei minori degli anni diciotto ( comma 1 ) .
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