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Va premesso che questa Corte ,
in
analoga fattispecie , ha già deciso ( 6475 / 2000 ) che , il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano ( precedentemente ) proceduto al rilevamento dell' infrazione , è rilevante ai fini della validità della contestazione , poiché l' art .
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Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 , facendo prova , il verbale in questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data , dall' opponente , in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi
in
base a concrete circostanze di fatto .
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Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 , facendo prova , il verbale in questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data , dall' opponente ,
in
base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto .
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Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre
in
base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
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2043 c.c. ) il ricorrente deduce l' erroneità della pronuncia , per aver disatteso la richiesta risarcitoria , per i danni subiti alla professione forense
in
conseguenza dei danni da limitazione al suo diritto di circolazione .
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doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche
in
considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
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3. Con sentenza
in
data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
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VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 , con l' intervento dei Signori : Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 7 novembre 2003 , n. 16714 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava all' avvocato G.M. ,
in
data 27 ottobre 1997 , la violazione dell' art .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli
in
data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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142 c.d.s. Non quella riguardante la mancata acquisizione della fotografia , ove era stata rilevata la violazione , atteso che il verbale di accertamento dell' infrazione ( Cassazione 7667 / 1997 ) fa piena prova fino a querela di falso , dei fatti
in
esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento , nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale .
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Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto
in
località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe
in
odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
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18 della l. 689 / 1981 , non è limitata né in rapporto alla sanzione né
in
ordine al tipo di procedimento .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima
in
parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse
in
questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere -
in
questa sede - del diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso , riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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Esso è motivo del tutto nuovo e , pertanto , inammissibile
in
questa sede .
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Tale motivo , pertanto , non potendo farsi valere
in
questa sede deve essere rigettato .
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Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 , facendo prova , il verbale
in
questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data , dall' opponente , in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto .
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18 della l. 689 / 1981 , non è limitata né
in
rapporto alla sanzione né in ordine al tipo di procedimento .
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