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163 n. 7 c.p.c. ,
in
quanto non reputato imprescindibile perchè meramente riproduttivo di una disposizione di legge .
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) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili
in
limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà
in
caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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164 c.p.c. È agevole osservare che , proprio
in
funzione della natura pre-contenziosa dell' udienza di cui all' art .
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La pronunzia parziale , pur non definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed
in
via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare la proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
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In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni
in
caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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12. Nel caso
in
cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
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3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all' ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l' annotazione
in
calce all' atto .
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163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione
in
giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi
in
giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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Ciò , però , non parrebbe possibile
in
relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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Unite 16.1.1991 n. 381 ) ha introdotto il foro facoltativo del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l' obbligazione dedotta
in
giudizio .
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In
particolare , nell' assegnare al resistente il termine di gg .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione :
in
tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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Quid juris nel caso ( già verificatosi )
in
cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
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La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo ,
in
seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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15. L' appello è deciso
in
camera di consiglio .
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In
assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i
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709-ter c.p.c. sia idoneo a definire la competenza territoriale
in
relazione a qualsivoglia ipotesi di modificazione delle condizioni ( di separazione o di divorzio ) attinenti la potestà e l' affidamento dei figli minori .
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317-bis c.c. , il quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni ,
in
forza dell' art .
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