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econo08 La rettifica della maggior imposta applicata in sede di contratto preliminare per carenza a tale data dei requisiti necessari per usufruire dell' aliquota del 4 % risulta coerente con la disposizione recata dalla nota II-bis ) all' art .
econo08 La rettifica dell' imposta cui si riferisce il quesito in esame esula dalla citata previsione normativa in quanto non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione atteso che , al momento della stipula del contratto preliminare , l' imposta è stata correttamente applicata nella misura del 10 % .
econo08 1 della tariffa , parte prima allegata al testo unico dell' imposta di registro , approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , alla quale fa riferimento il richiamato n. 21 ) della Tabella A , parte seconda , allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , atteso che tale disposizione subordina l' applicazione dell' aliquota del 4 % alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti .
econo08 Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
econo08 69 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - legge 21 novembre 2000 , n. 342 - con la quale il legislatore ha riconosciuto ai beneficiari di attribuzioni gratuite ( successione e donazione ) di unità abitative che abbiano i requisiti " prima casa " previsti dalla richiamata nota II-bis , l' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali ( diversamente da scontarsi con l' aliquota proporzionale del 3 % complessivo ) ognuna nella misura fissa di 129,11 euro .
econo08 Ovviamente , è appena il caso di segnalare che il cedente , nel caso non dia seguito tempestivamente ( cioè nello stesso giorno ) alla richiesta fatta dal cessionario per le variazioni in aumento , sarà responsabile e , dunque , sanzionabile , per l' imposta non versata .
econo08 La rettifica dell' imposta cui si riferisce il quesito in esame esula dalla citata previsione normativa in quanto non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione atteso che , al momento della stipula del contratto preliminare , l' imposta è stata correttamente applicata nella misura del 10 % .
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