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econo12 Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo , la differenza su cui è applicata l' imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute , mentre i fondi o le riserve che siano stati iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l' importo corrispondente a tale differenza , al netto dell' imposta sostitutiva .
econo12 In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
econo12 L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003
econo12 saldo imposte ) Anno 2005 ( vers .
econo12 Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
econo12 fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato della differenza netta assoggettata a imposta sostitutiva dalla conferitaria come previsto dall' articolo 18 , comma 2 , del " collegato " 2000 , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente .
econo12 In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
econo12 Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti fossero state conferite ad altra società , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società " ultima conferitaria " .
econo12 saldo imposte ) Anno 2006 ( vers .
econo12 Analogamente a quanto stabilito per l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 50 per cento nel 2004 , 25 per cento nel 2005 , 25 per cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
econo12 L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
econo12 L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
econo12 che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta
econo12 dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto
econo12 In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati in dichiarazione , erano applicate le disposizioni per la liquidazione e la riscossione in materia di imposte sui redditi .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
econo12 L' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta nella Legge Finanziaria 2004 Soggetti ammessi Beni ammessiBase imponibileAliquote applicabili Bilancio di riferimento Enti creditizi pubblici e altri soggetti di tipo " creditizio " ( L. n. 218 / 1990 ) Beni materiali strumentali e patrimonialidifferenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciutoCon effetti in capo a conferente e conferitaria 12 % Bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 Beni immateriali strumentali Con effetti solo in capo alla conferitaria 9 % Versamento dell' imposta sostitutiva Anno 2004 ( vers .
econo12 Gli estensori delle " schede " evidenziano che il comma 26 , introdotto nel corso dell' esame al Senato , estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 le disposizioni di cui agli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
econo12 Richiesta nella dichiarazione dei redditi Lo stesso regolamento attuativo disponeva che l' applicazione dell' imposta sostitutiva doveva essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in corso al 10.12 .
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