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econo02 Va ricordato , in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura
econo02 Peraltro , non va dimenticato che l' acconto dovuto ai fini Ires ( e Irap ) per il periodo d' imposta 2006 va calcolato assumendo , come imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell' articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 , n. 203 , convertito , con modificazioni , dalla legge 2 dicembre 2005 , n. 248 ( " dividend washing " ) .
econo02 decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Esempio In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2006 , una società per azioni con periodo d' imposta " solare " era tenuta a effettuare i versamenti entro la scadenza del 20 luglio 2006(5 ) , posticipabile al 19 agosto ( con la proroga(6 ) di ferragosto , rileva il termine del 21 agosto ) con l' applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento .
econo02 del decreto 223 / 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
econo02 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 Peraltro , non va dimenticato che l' acconto dovuto ai fini Ires ( e Irap ) per il periodo d' imposta 2006 va calcolato assumendo , come imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell' articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 , n. 203 , convertito , con modificazioni , dalla legge 2 dicembre 2005 , n. 248 ( " dividend washing " ) .
econo02 Esempio Una società per azioni che presenta un periodo d' imposta non coincidente con l' anno solare , del tipo 1° agosto 2005 - 31 luglio 2006 , versa normalmente il saldo Ires e la prima rata di acconto entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta(4 ) .
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
econo02 fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 2 ) Per effetto di quanto previsto dall' articolo 37 , commi 11 e 14 , del decreto 223 / 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
econo02 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
econo02 Esempio Una società per azioni con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001 , posticipando il versamento dell' Ires e dell' Irap dovute a titolo di saldo 2005 e di acconto 2006 al 20 luglio 2006 , applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento .
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