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5 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle misure dell'
imposta
al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
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5 ) Nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 del D.P.R. 445 del 28 / 12 / 2000 ) , si deve utilizzare il modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'
imposta
.
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13.12.1997 n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l'
imposta
provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera n. 356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l' imposta provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
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1 ) L' imposta provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell '
imposta
per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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3 ) Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria , ai sensi delle norme di legge vigenti , è dovuta una sola
imposta
.
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8 della Legge 449 / 1997 e s.m.i. 4 ) Sull' entità del pagamento dell' IPT si applicano le seguenti agevolazioni : a ) L'
imposta
si paga nella misura minima prevista dal punto 3 dal DM 435 / 98 nel caso di cancellazione d' ipoteche .
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Il recupero dell'
imposta
, oltre le sanzioni e gli interessi , deve essere eseguito nei confronti dell' acquirente .
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Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell' esenzione dell' imposta , questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'
imposta
pari al valore ordinario della relativa tariffa .
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2 ) L'
imposta
provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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2 ) Nel caso che il versamento o l' integrazione del versamento dell'
imposta
avvenga oltre i termini stabiliti dall' art .
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, Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell'
imposta
danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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2688 del c.c. si applica un'
imposta
pari al doppio della relativa tariffa .
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3 ) Per gli autoveicoli e motoveicoli , anche non adattati , intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico si applica un' agevolazione con riduzione del 95 % dell'
imposta
che , pertanto , risulterà del 5 % .
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4 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle misure dell'
imposta
al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
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c ) L'
imposta
si paga nella misura prevista dall' art .
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1 ) L'
imposta
provinciale si applica sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al PRA che ha competenza sul territorio provinciale .
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Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice civile si applica un'
imposta
pari al doppio della relativa tariffa .
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c ) L'
imposta
si paga nella misura prevista dall' art .
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5 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell' imposta deve essere presentata al PRA o , nel caso di gestione dell'
imposta
nelle forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell'
imposta
; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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