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Nel 2007 ( ultimi dati ISTAT ) si sono verificati , nel nostro Paese , 230.871 incidenti stradali , che hanno provocato
la
morte di 5.131 persone , mentre altre 325.850 hanno riportato lesioni più o meno gravi .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare
i
conti con un sinistro stradale .
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La
materia , allo scopo di facilitarne la consultazione , è presentata sotto forma di domande e risposte logicamente concatenate .
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La materia , allo scopo di facilitarne
la
consultazione , è presentata sotto forma di domande e risposte logicamente concatenate .
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Gli
articoli citati , salvo diversa indicazione , sono quelli del nuovo codice della strada .
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Com'è regolata
la
responsabilità in caso d' incidente stradale ?
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Il
secondo comma dell' art .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre
il
danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che
la
responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi
i
conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire
il
danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che
il
sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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La
Corte Costituzionale , con sentenza n. 205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato l' illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
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La Corte Costituzionale , con sentenza n. 205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato
l'
illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
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La Corte Costituzionale , con sentenza n. 205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato l' illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che
la
presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
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La
presunzione di colpa al 50 % si applica anche se uno dei due veicoli è una bicicletta ?
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E se
la
bicicletta è condotta a mano ?
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In tal caso non può parlarsi di " scontro di veicoli " , e quindi non trova applicazione
la
presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell' art .
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2054 c.c. , poiché
il
pedone che conduca a mano la bicicletta non può essere considerato " conducente " di questa ( Cass .
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2054 c.c. , poiché il pedone che conduca a mano
la
bicicletta non può essere considerato " conducente " di questa ( Cass .
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