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Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e
l'
amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
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) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano
l'
amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
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che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie
l'
amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
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40 del codice penale , sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente , il quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare l' asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G. Certamente è condivisibile l' assunto dei giudici del merito secondo cui , in via di principio generale ,
l'
amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia , quanto alla conservazione delle parti comuni dell' edificio condominiale : non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell' art .
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, l' obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio ,
l'
amministratore G. , anziché attivarsi nei confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
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L'
articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese , induce a ritenere che le Sezioni Unite , nel sottolineare la necessità dell' individuazione del nesso di causalità ( quale condicio sine qua non di cui agli artt .
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Locateli ,
l'
assemblea condominiale aveva invitato formalmente il proprietario dei locali della pizzeria , dott .
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40 del codice penale , sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente , il quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare
l'
asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G. Certamente è condivisibile l' assunto dei giudici del merito secondo cui , in via di principio generale , l' amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia , quanto alla conservazione delle parti comuni dell' edificio condominiale : non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell' art .
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40 del codice penale , sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente , il quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare l' asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G. Certamente è condivisibile
l'
assunto dei giudici del merito secondo cui , in via di principio generale , l' amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia , quanto alla conservazione delle parti comuni dell' edificio condominiale : non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell' art .
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, l' obbligo di compiere
gli
atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio , l' amministratore G. , anziché attivarsi nei confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
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Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere
gli
atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de
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che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere
gli
atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
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che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti
gli
atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
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del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando
le
Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite .
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B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con
l'
avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla
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Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G.
il
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
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B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare
la
canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni
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Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a )
la
canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
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inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia :
la
canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
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Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare ,
la
canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di
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