• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 224 (380.3 per million)
buroc21 Al riguardo , la questione che le Sezioni unite sono chiamate a decidere è quindi la seguente : se il fatto , punito dal primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico postuli , o non , lo scopo di lucro e / o l' impiego di una pluralità di minori .
buroc21 Inoltre , con norma assolutamente innovativa , ha introdotto la punibilità del " cliente " della prostituzione minorile , quando la persona che si prostituisce abbia un' età compresa tra i 14 e i 16 anni ( comma 2 ) .
buroc21 Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) , in sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano l' uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare in modo imprenditoriale " .
buroc21 Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Suprema Corte di Cassazione , Sezioni Unite Penali , sentenza n. 13 / 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza del 1.3.1999 il G.I.P. del Tribunale di Biella disponeva misura carceraria a carico di A.B. , indagato per i seguenti reati : a ) articoli 81 c.p.v. , 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. ( perché , con abuso dell' autorità di insegnante di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali [ 1 ] sulla sua persona ) , b ) articoli 600-ter , comma 1 , e 600-sexies , commi 1 e 2 , c.p. ( perché aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale pornografico ) .
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b )
buroc21 Suprema Corte di Cassazione , Sezioni Unite Penali , sentenza n. 13 / 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza del 1.3.1999 il G.I.P. del Tribunale di Biella disponeva misura carceraria a carico di A.B. , indagato per i seguenti reati : a ) articoli 81 c.p.v. , 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. ( perché , con abuso dell' autorità di insegnante di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali [ 1 ] sulla sua persona ) , b ) articoli 600-ter , comma 1 , e 600-sexies , commi 1 e 2 , c.p. ( perché aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 In altri termini , oltre alla preesistente tutela penale della libertà ( di autodeterminazione e maturazione ) sessuale del minore , viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore , mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia .
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
buroc21 per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
buroc21 Da questa sommaria ricognizione risulta evidente che , per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell' abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori , il legislatore del 1998 ha voluto punire , oltre alle attività sessuali compiute con i minori ( di quattordici o sedici anni ) o alla presenza di minori , di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies c.p. , anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia , come l' incitamento della prostituzione minorile , la diffusione della pornografia minorile e la promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori .
buroc21 Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi in una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica in quanto tale .
buroc21 Per conseguenza il reato è integrato quando la condotta dell' agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che
buroc21 Sotto il titolo di pornografia minorile ( articolo 600-ter ) , invece , il legislatore ha raggruppato una serie di condotte non propriamente omogenee .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto