buroc12 |
L' articolo 51 , commi 9 e 10 , dello Statuto testualmente recita : " 9. Alla lista o all' insieme delle liste apparentate che hanno riportato il
maggior
numero di voti , purché superiore al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell' insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60 % .
|
buroc12 |
Alla lista o all' insieme di liste apparentante , che hanno conseguito il
maggior
numero di voti senza raggiungere il 40 % dei voti validi , sono attribuiti 13 seggi .
|
buroc12 |
5. L' ufficio Centrale Circoscrizionale divide il totale della cifra elettorale della lista o insieme di liste apparentate che abbia ottenuto il
maggior
numero di voti , per il numero di seggi , detratto quello destinato al candidato per il Consiglio Circoscrizionale , assegnato alla lista o insieme di liste apparentate allo stesso , dopo le determinazioni di cui al comma 4 , ottenendo così il quoziente elettorale intero ( trascurando la parte decimale ) .
|
buroc12 |
Per il riparto dei seggi alla lista o insieme di liste apparentate che abbia conseguito il
maggior
numero di voti validi si applica la medesima procedura di cui al seguente comma .
|
buroc12 |
A parità di quoziente , nelle cifre intere o decimali , il posto è attribuito alla lista o insieme di liste apparentate che ha ottenuto la
maggiore
cifra elettorale e , a parità di quest' ultima , per sorteggio .
|
buroc12 |
4. L' Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40 % o del 60 % dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero , in caso di non raggiungimento di tali quorum , quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il
maggior
numero dei voti validi .
|
buroc12 |
5. Alla lista o all' insieme di liste apparentate che hanno riportato il
maggior
numero di voti , purché superiori al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell' insieme delle liste apparentate , quando questa sia superiore al 60 % .
|
buroc12 |
Alla lista o all' insieme di liste apparentate che hanno conseguito il
maggior
numero di voti senza raggiungere il quorum del 40 % dei voti validi , sono attribuiti 13 seggi .
|
buroc12 |
I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti , e in caso di parità di resti , alla lista con
maggiore
cifra elettorale .
|
buroc12 |
4. L' Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40 % o del 60 % dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero , in caso di non raggiungimento di tali quorum , quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il
maggior
numero dei voti validi .
|
buroc12 |
5. Alla lista o all' insieme di liste apparentate che hanno riportato il
maggior
numero di voti , purché superiori al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell' insieme delle liste apparentate , quando questa sia superiore al 60 % .
|
buroc12 |
Alla lista o all' insieme di liste apparentate che hanno conseguito il
maggior
numero di voti senza raggiungere il quorum del 40 % dei voti validi , sono attribuiti 13 seggi .
|
buroc12 |
I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti , e in caso di parità di resti , alla lista con
maggiore
cifra elettorale .
|