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Il principio della libertà di circolazione delle merci all' interno del territorio costituito dai paesi aderenti , conseguenza dell' istituzione del mercato comune europeo , si sostanzia , ai
fini
Iva , nella tassazione nel paese di destinazione , allorché l' operazione riguardi soggetti passivi d' imposta , in quella nel paese di origine , quando l' acquisto è , invece , effettuato da un privato consumatore .
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai
fini
IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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In questo caso , ai
fini
della determinazione dell' operazione , mutuando dalla citata circolare 13 / E del 1994 , è necessario distinguere se l' operatore italiano è fornitore dei beni o promotore della triangolazione o , infine , destinatario dei beni .
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Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta nei confronti del cliente svizzero , non recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario , nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevante ai
fini
dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
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