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stampa13 Le imprese , da parte loro , devono presentare la domanda di cassa integrazione all' Inps , entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro .
stampa13 Il lavoratore in contratto di solidarietà non subisce danni sulla pensione , sul trattamento di fine rapporto , né sulle ferie e su malattie , congedi matrimoniali o maternità .
stampa13 All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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