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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi
è
a carico .
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Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi
è
a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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In tal caso , però , la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone
sono
a carico spetta per l' ammontare non dedotto dalle persone stesse , fermo restando l' importo complessivo di 5.164,57 euro .
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Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera
è
ammessa a condizione che l' aderente possa far valere , alla data del pensionamento , almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare .
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La deduzione
è
ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi , anche aziendali .
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La suddetta ritenuta
è
applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore .
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Le ritenute sulle somme anticipate devono
essere
applicate e versate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale
sono
assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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Esse
sono
attuate mediante : fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale ( c.d. " fondi chiusi " ) ; fondi aperti che ricevono adesioni collettive ; fondi preesistenti .
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Le forme individuali
sono
attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può
essere
attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può
essere
attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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La base imponibile
è
calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e
sia
che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi , anche aziendali .
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Quando in un periodo d' imposta matura un risultato negativo , lo stesso
è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d' imposta successivi , per l' intero importo che trova in essi capienza .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono
essere
consegnati al datore di lavoro .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ,
è
consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Ai fini del prelievo fiscale , le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita )
sono
considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni ,
sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto
sono
contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato , al fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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