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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non
erano
titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può
essere
attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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ATTENZIONE La banca depositaria , come per i fondi negoziali , deve
essere
un soggetto esterno .
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Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può
essere
attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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In generale , la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può
essere
fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve
essere
effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono
essere
consegnati al datore di lavoro .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve
essere
resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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La perdita può inoltre
essere
utilizzata dal fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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Le prestazioni possono
essere
erogate in forma di capitale , secondo il valore attuale , fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato .
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La restante parte deve necessariamente
essere
erogata in forma di rendita .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono
essere
detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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Nel caso in cui le anticipazioni siano superiori all' ammontare finale accumulato , questo dovrà
essere
interamente erogato in rendita .
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Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non può
essere
inferiore al 23 per cento .
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La richiesta può
essere
fatta , a seconda delle esigenze , per determinati importi e per motivi ben precisi .
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Le ritenute sulle somme anticipate devono
essere
applicate e versate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni .
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Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente alla forma pensionistica , le anticipazioni possano
essere
reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro .
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Tale credito può anche
essere
utilizzato per compensare altre imposte .
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Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi non dedotti e rendimenti già tassati , le somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell' anticipazione , dovranno
essere
imputate pro quota ai vari elementi che componevano l' anticipazione .
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Il riscatto della posizione individuale può
essere
esercitato in vari casi .
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