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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento
è
ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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La stessa facoltà
era
stata attribuita alle società conferenti .
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La stessa facoltà era
stata
attribuita alle società conferenti .
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L' ambito di applicazione delle norme ivi contenute comprende le trasformazioni e le fusioni poste in
essere
dagli enti creditizi pubblici iscritti nell' albo di cui all' articolo 29 del regio decreto legge 12.3.1936 , n. 375 , convertito , con modificazioni , dalla legge 7.3.1938 , n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni , nonché dalle casse comunali di credito agrario e dai monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico , con altri enti creditizi di qualsiasi natura , da cui , anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti , risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito ( articolo 1 , comma 1
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La differenza tassata
è
considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla stessa attribuita in tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti .
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La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può
essere
dalla stessa attribuita in tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti .
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L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non
sia
stata realizzata o distribuita .
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L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia
stata
realizzata o distribuita .
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I beni ricevuti dalla società
sono
valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
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I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento
sono
ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
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I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non
sono
invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
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econo12 |
Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni
sono
state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono
state
iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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econo12 |
Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni
era
quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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La medesima differenza
era
considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall' ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all' esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell' esercizio ante " collegato " .
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econo12 |
Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti
fossero
state conferite ad altra società , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società " ultima conferitaria " .
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Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti fossero
state
conferite ad altra società , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società " ultima conferitaria " .
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Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti fossero state conferite ad altra società , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva
era
considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società " ultima conferitaria " .
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In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non
era
fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990
erano
applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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