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buroc03 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ( D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 ) Capo III Semplificazione della documentazione amministrativa Sezione I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione Articolo 38 ( L-R ) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica .
buroc03 ( L ) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. ( L ) ( 1 ) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
buroc03 ( L ) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. ( L ) ( 1 ) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
buroc03 La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo .
buroc03 Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici , detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 15 , comma 2 della legge 15 marzo 1997 , n. 59. ( L ) ( 1 ) Comma così da ultimo sostituito dal D. lgs .
buroc03 Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici , detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 15 , comma 2 della legge 15 marzo 1997 , n. 59. ( L ) ( 1 ) Comma così da ultimo sostituito dal D. lgs .
buroc03 7 marzo 2005 , n. 82. Articolo 39 ( L ) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l' assunzione , a qualsiasi titolo , in tutte le pubbliche amministrazioni , nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni , diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione .
buroc03 Sezione II Certificati Articolo 40 ( L ) Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati , qualità personali e fatti , concernenti la stessa persona , nell' ambito del medesimo procedimento , sono contenute in un unico documento .
buroc03 2. I certificati anagrafici , le certificazioni dello stato civile , gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l' interessato dichiari , in fondo al documento , che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio .
buroc03 Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso , una volta acquisita la dichiarazione dell' interessato .
buroc03 In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 76. Articolo 42 ( R ) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all' esercizio di determinate attività , ancorché definiti " certificato " , sono denominati rispettivamente " diploma " o " patentino " .
buroc03 46 , che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare .
buroc03 46 , che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare .
buroc03 In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d' ufficio le relative informazioni , previa indicazione , da parte dell' interessato , dell' amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall' interessato .
buroc03 ( R ) 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l' esattezza , si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico , ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 135 , la consultazione diretta , da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio , degli archivi dell' amministrazione certificante , finalizzata all' accertamento d' ufficio di stati , qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini .
buroc03 ( R ) 4. Al fine di agevolare l' acquisizione d' ufficio di informazioni e dati relativi a stati , qualità personali e fatti , contenuti in albi , elenchi o pubblici registri , le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti , senza oneri , la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici , nel rispetto della riservatezza dei dati personali .
buroc03 ( R ) 5. In tutti i casi in cui l' amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati , qualità personali e fatti presso l' amministrazione competente per la loro certificazione , il rilascio e l' acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite , senza oneri , con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza .
buroc03 ( R ) 5. In tutti i casi in cui l' amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati , qualità personali e fatti presso l' amministrazione competente per la loro certificazione , il rilascio e l' acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite , senza oneri , con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza .
buroc03 ( R ) 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax , o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza , soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale .
buroc03 ( R ) Articolo 44 ( R ) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e , ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all' estero , vengono acquisiti d' ufficio .
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