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buroc17 21 ) di G.E. +15 ivi compresi G.A. , S.G. , P.S. B.A. ; L.A. e P.W. , richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso la Cancelleria dell' Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data , il Pubblico Ministero procedente accordava , con specifico atto , il proprio consenso sulle istanze di applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto - tuttavia - non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria dell' Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della Repubblica di Rimini .
buroc17 Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile nel processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
buroc17 Ed invero , ai fini della valutazione dell' ammissibilità della costituzione di parte civile , non si deve confondere la struttura del reato associativo ( accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato ( delitti fine ) .
buroc17 240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire nell' ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall' art .
buroc17 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore - possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi .
buroc17 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. La legitimario ad causam discende direttamente dall' art .
buroc17 74 c.p.p. Insieme alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti l' acquisto e / o il possesso delle azioni ed obbligazioni .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell' alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
buroc17 c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati : dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria ; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group ; della Srl VF Italia ; della Spa L' Alpina Maglierie Sportive ; della Spa EMMEITALIA .
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