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Ed
al riguardo , mettevo anche in evidenza come negli altri Stati europei siano essi unitari , come la Francia e il Regno Unito , siano essi federali , come Germania e Spagna , siano previsti controlli puntuali e assai stringenti sugli atti contabili degli enti locali .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (
ed
anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza
ed
economicità della gestione .
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È , infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale sulla intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole
ed
efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
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Esso , infatti , può garantire in primo luogo , lo stesso approccio culturale e professionale ( conseguenza delle stesse modalità di reclutamento e formazione ) e , quindi , identico metro di giudizio , particolarmente prezioso nell' esercizio di un' attività , comprendente valutazioni sul buon andamento e la sana gestione amministrativa , largamente discrezionali ; secondariamente renderà molto più facile
ed
efficace il coordinamento , così come il confronto di esperienze e lo scambio di opinioni .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente
ed
efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza
ed
efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici
ed
ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea ,
ed
un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Ed
è per questa ragione che nel presente documento scritto , destinato agli atti delle Commissioni , mi limito a svolgere questo tema ; d' altra parte , contrariamente a quanto può apparire ad una prima lettura del testo costituzionale , la materia dei controlli non può ritenersi estranea alla riforma e rimessa alla piena discrezionalità del legislatore statale e regionale .
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