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buroc15 152 / 2006 , si chiarisce che la pubblicazione del provvedimento finale della fase di verifica , denominato genericamente " provvedimento di assoggettabilità " , dovrà riguardare , in conformità a quanto avviene ordinariamente e per ovvie ragioni di trasparenza nell' esercizio dell' azione amministrativa , sia il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione che quello di assoggettamento alla medesima .
buroc15 152 / 2006 , infatti , in conformità alla direttiva comunitaria 85 / 337 / CEE , come modificata e integrata dalle direttive 97 / 11 / CE e 2003 / 35 / CE , inserisce i casi di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che devono essere sottoposti alla fase di valutazione o alla fase di verifica della procedura di VIA , direttamente nei corrispondenti allegati III e IV ; tali categorie progettuali sono state , conseguentemente , inserite negli allegati A e B alla l.r. 40 / 1998 con la sopra citata d.c.r. 30 luglio 2008 , n. 211-34747 .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente deve " comunque " esprimersi entro la scadenza del termine , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sulla necessità di una pronuncia espressa conclusiva del procedimento , non avvalendosi , quindi , della facoltà prevista dall' art .
buroc15 Entrambi dovranno pertanto essere richiamati nel testo del provvedimento finale della fase di valutazione .
buroc15 Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 che recita : " In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell' autorità competente " si ritiene che alla norma non possa essere attribuito altro significato se non quello relazionabile allo scopo che la stessa intende perseguire , ovvero la finalità di trasparenza e partecipazione procedimentale .
buroc15 10,11 e 12 della l.r. 40 / 1998 e alla predisposizione degli elaborati progettuali su supporto informatico ) , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di verifica copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati , anche al fine di consentirne la pubblicazione sul sito Internet dell' autorità competente , nei termini previsti dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente
buroc15 presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 Sempre in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà inoltre allegare all' istanza di avvio della fase di valutazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 In merito al termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , si ritiene debba farsi riferimento al termine di quarantacinque giorni previsto dal decreto legislativo , in considerazione del sotteso principio di salvaguardia dell' interesse ad una compiuta partecipazione del pubblico al procedimento .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
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