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buroc05 218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
buroc05 22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che : a ) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia , senza attendere il suo ricorso , come previsto dall' art .
buroc05 In ogni caso , il provvedimento di sospensione della patente , inflitto solo due giorni dopo l' accertamento della violazione , sarebbe inesistente perché reso senza attendere il deposito di un ricorso amministrativo , in violazione dell' art .
buroc05 218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
buroc05 In effetti , il ricorrente afferma che l' adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che la patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata , una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto ( che era di un mese ) ( la qual cosa , se fondata , costituirebbe indubbia violazione della regola posta nell' art .
buroc05 In effetti , il ricorrente afferma che l' adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che la patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata , una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto ( che era di un mese ) ( la qual cosa , se fondata , costituirebbe indubbia violazione della regola posta nell' art .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
buroc05 Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella parte riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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