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econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 Al fine di porre in essere l' operazione di scissione societaria parziale , i soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
econo34 Il parere che si commenta è stato reso nella seduta del 9 maggio scorso in risposta a un' istanza di interpello avanzata da una società ( Y sas ) che riferisce di svolgere attività alberghiera e di ristorazione in due complessi immobiliari di proprietà ( rappresentati da un albergo , recentemente ristrutturato e ampliato , e una struttura di affitta camere ) e di possedere terreni adibiti a parcheggi delle due strutture alberghiere .
econo34 Non esistono , infatti , contrasti tra i soci che impediscano la normale attività né l' intento di perseguire una migliore gestione dell' attività imprenditoriale ( la società beneficiaria di nuova costituzione non eserciterà direttamente l' attività di gestione dell' albergo , ma si limiterà a stipulare con la società scissa un contratto di affitto di azienda , di durata " da determinarsi " , dell' attività di affittacamere ) .
econo34 Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 Al fine di porre in essere l' operazione di scissione societaria parziale , i soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
econo34 Pertanto , i soci desidererebbero operare una ristrutturazione aziendale ponendo in essere una scissione parziale non proporzionale della società in continuità di valori contabili , a seguito della quale verrebbe trasferita a una società di nuova costituzione ( che rivestirebbe la forma giuridica di società in accomandita semplice ) il ramo aziendale svolgente l' attività di affittacamere .
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 La società di nuova costituzione avrebbe intenzione di sottoscrivere con la società scissa un contratto di affitto aziendale a prezzi di mercato , di durata da determinarsi .
econo34 Non esistono , infatti , contrasti tra i soci che impediscano la normale attività né l' intento di perseguire una migliore gestione dell' attività imprenditoriale ( la società beneficiaria di nuova costituzione non eserciterà direttamente l' attività di gestione dell' albergo , ma si limiterà a stipulare con la società scissa un contratto di affitto di azienda , di durata " da determinarsi " , dell' attività di affittacamere ) .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 Nella fattispecie rappresentata , l' operazione di scissione non proporzionale prospettata appare essenzialmente rispondere alla volontà di alcuni soci di fuoriuscire dalla compagine sociale .
econo34 In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
econo34 una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain , né al compimento di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
econo34 Il loro intento - prosegue l' istanza - è quello di ottenere " beni aziendali che siano consoni ad assicurare ad essi un reddito stabile senza alcun impegno di apporto della loro opera " .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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