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econo19 Conclusioni In un regime di " partecipation exemption " , come quello disegnato dalla riforma in esame , ove è prevista l' esenzione fiscale delle plusvalenze ( con la correlata indeducibilità delle minusvalenze ) , il riassetto normativo era dovuto .
econo19 Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto
econo19 Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione
econo19 attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
econo19 Le plusvalenze indicate nelle lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell' articolo 81 , I comma , sono costituite dalla differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei beni rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
econo19 Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
econo19 Sono invece considerate collegate le società sulla quali un' altra società esercita un' influenza notevole , anche in base alla presunzione legale costituita dalla possibilità di esercizio , nell' assemblea ordinaria , di almeno un quinto dei voti , o di un decimo se la società ha azioni quotate in borsa .
econo19 comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia
econo19 Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione
econo19 Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i
econo19 ( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
econo19 Le condizioni alle quali tale trattamento privilegiato è possibile sono , in sintesi , le seguenti : possesso ininterrotto per almeno un anno iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie localizzazione in Stati e territori che non siano " paradisi fiscali " svolgimento di attività commerciale .
econo19 plusvalenze , compreso il valore di avviamento , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione , anche concorsuale , di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni " .
econo19 n. 358 / 1997 , la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e / o il conferitario è un soggetto non residente .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 L' imposta sostitutiva Anche le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende o di rami d' azienda possono essere affrancate attraverso il pagamento di un' imposta sostitutiva del 19 per cento , ai sensi degli articoli 1 e 3 del Dlgs 8 ottobre 1997 n. 358. Va però rammentato che l' articolo 4 , I comma , lettera m ) della legge 7 aprile 2003 n. 80 ( " Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale " ) dispone espressamente l' abolizione " ...
econo19 ] I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue ( rinvio ) Le operazioni straordinarie poste in essere tra società ( Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992 , n. 544. Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir , agli articoli 180 e seguenti , che saranno oggetto di futuri contributi specifici .
econo19 plusvalenze , compreso il valore di avviamento , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione , anche concorsuale , di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni " .
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