econo09 |
L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica
di
un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
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L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso
di
accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
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L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio
di
un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
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L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede
di
risposta alle richieste dell' ufficio .
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La società , senza allegazione
di
ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
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econo09 |
La Ctp rigetta il ricorso e conferma l' avviso
di
accertamento .
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La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici
di
prime cure e allega per la prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
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L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà
di
produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
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econo09 |
Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale
di
cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi
di
accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale
di
cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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Il problema non è
di
poco conto stante il fatto che , sul punto , vi sono pochi precedenti giurisprudenziali .
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econo09 |
Ammissibilità della produzione
di
nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
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Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto
di
cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
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Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1
di
portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
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Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà
di
produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
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Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede
di
contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
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Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso
di
accertamento .
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La Giurisprudenza più recente ( Cassazione n. 2027 / 2003 ) ha precisato che tale facoltà è esercitabile da parte del contribuente anche prescindendo dalla impossibilità per l' interessato
di
produrre la documentazione nuova in prima istanza per causa a lui non imputabile .
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econo09 |
La facoltà
di
produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per la prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
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