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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda
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addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta
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addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste
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addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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709-ter c.p.c. - la competenza del Tribunale del luogo di residenza del minore deve ritenersi riservata alle sole modificazioni delle condizioni della separazione aventi ad oggetto l' esercizio della potestà genitoriale e le modalità
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affidamento dei figli minori .
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Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema
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agevole comprensione .
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Ad ogni buon conto , essa appare suscettibile di ingenerare problematiche processuali di natura quasi kafkiana e , comunque ,
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ardua soluzione .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e
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assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure
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attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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Si applica l' articolo 189 delle disposizioni
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attuazione del codice di procedura civile .
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2. La sentenza parziale di separazione e il giudizio divorzile Le vie riformatrici , come quelle dell' inferno , sono spesso lastricate
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buone intenzioni .
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Prima della riforma , la Corte
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Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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In altri termini , la Corte
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Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale
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cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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2. La domanda si propone con ricorso , che deve contenere l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o
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cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata .
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16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
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cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici , è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio .
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Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato nella possibile declaratoria
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cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
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167 III° comma c.p.c. ,
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chiedere al G.I. la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto
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citazione .
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All' udienza
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comparizione , il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente , tentando di conciliarli .
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5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto la data
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comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
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