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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia
di
Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica
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interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine
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assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto nel territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania , per quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato .
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pubblico ; Tenuto conto della necessità e dell' assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell' atmosfera ; Tenuto conto dell' imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ; Ravvisata l' esigenza di disporre per legge l' individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell' impossibilità
di
provvedervi in via amministrativa ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell' 11 maggio 2007 ; Emana il seguente decreto-legge : Art .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o
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opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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Il Commissario delegato , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , assicura , nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale , l' individuazione
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siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità " .
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Il Commissario delegato , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , assicura , nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale , l' individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti
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qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità " .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data
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entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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volte al definitivo superamento dell' emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania ; Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto , suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania , attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute ; Considerate le possibili ripercussioni sull' ordine pubblico ; Tenuto conto della necessità e dell' assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti
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selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell' atmosfera ; Tenuto conto dell' imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ; Ravvisata l' esigenza di disporre per legge l' individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell' impossibilità di provvedervi in via amministrativa ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell'
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3. L' uso finale del sito ubicato all' interno del Parco nazionale del Vesuvio , nel comune di Terzigno di cui al comma 1 , è consentito per il solo recapito
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frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo .
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In particolare dovranno essere assunte misure tali , anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio , da raggiungere l' obiettivo minimo di raccolta differenziata
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cui ai commi 1108 e 1109 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 , n. 296. 3-bis .
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3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1 , il Ministro dell' economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all' utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale
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cui al comma 2. Art .
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, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania , anche al fine di evitare l' insorgere di nuove situazioni emergenziali , sono attivati , anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell' ambiente e salvo l' obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell' ambiente , i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni : Serre in provincia
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Salerno , Savignano Irpino in provincia di Avellino , Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento .
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Con riferimento a quanto disposto dall' articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine
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venti giorni dall' inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza
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interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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al fine di evitare l' insorgere di nuove situazioni emergenziali , sono attivati , anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell' ambiente e salvo l' obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell' ambiente , i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni : Serre in provincia di Salerno , Savignano Irpino in provincia di Avellino , Terzigno in provincia
di
Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento .
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Il Commissario delegato , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , assicura , nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale , l' individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione
di
combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità " .
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Con riferimento a quanto disposto dall' articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine di venti giorni dall' inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito
di
Difesa Grande è definitivamente chiuso .
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Il Commissario delegato , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , assicura , nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale , l' individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione
di
combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità " .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti
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bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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